Deposito Del Prezzo… Cambia la Normativa per chi Acquista o Vende un Immobile

Dal 29 agosto per chi Acquista e Vende un immobile va incontro al DEPOSITO DEL PREZZO, che cosa significa ???

Cercherò in quest’articolo di iniziare a darvi le prime informazioni in maniera semplice ed esauriente.

La Legge sulla concorrenza , numero 124/2017 in vigore dal 29 agosto scorso ha introdotto la facoltà di richiedere il Deposito del Prezzo al notaio rogante fino alla trascrizione del contratto di compravendita, in questo modo chi non trascrive il Preliminare di compravendita ha uno strumento in più per evitare l’esposizione a rischi , ossia:  tra la data del rogito ,o meglio ancora, la data dell’ultima ispezione dei registri immobiliari eseguita dal notaio rogante, e quella della sua trascrizione nei registri venga pubblicato un iscrizione o trascrizione pregiudizievole a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale ecc.); oppure nel caso che il Preliminare di vendita non venga trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari il venditore venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, con la conseguenza che tra essi prevale chi per primo trascrive. In sostanza, fino a che l’acquisto non sia trascritto, non si ha la certezza che esso sia andato a buon fine; e se, per caso, non va a buon fine, si tratta spessissimo di situazioni in cui è praticamente impossibile avere la restituzione del denaro consegnato al venditore al momento della firma del rogito.

La consueta abitudine al rogito in cui il venditore consegna le chiavi e l’acquirente paga il prezzo potrebbe essere destinata a cambiare nel caso di rogito successivo a un contratto preliminare di cui non sia stata voluta la trascrizione. La nuova legge infatti afferma che se ne sia richiesto da almeno una delle parti senza che ci sia un accordo tra le parti,  il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami, proteggendo l’acquirente dal rischio di vedere la trascrizione del proprio acquisto preceduta da una formalità pregiudizievole.

I soldi dove dovranno essere depositati?  

I soldi verranno depositati sul conto corrente  del notaio, appositamente aperto per le operazione del Deposito del Prezzo; non possono essere toccati e il notaio li può destinare solo al pagamento del venditore. Il venditore rischia di non ricevere il denaro solo a causa di eventi pregiudizievoli di cui sia causa il venditore stesso: ipoteca, sequestro, pignoramento. Non ci sono altri eventi che impediscano al notaio di consegnare la cifra al venditore.

Secondo quanto viene evidenziato dal Sole 24 Ore  è ragionevole ritenere che la nuova normativa si applichi sulla contrattazioni già in corso e non si applichi in maniera  retroattiva, ma su questo punto ci sono ancora correnti di pensiero dubbiose.

E gli interessi dei soldi depositati a chi andranno ?

Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzate, secondo quanto scrive la nuova normativa , a rifinanziare i fondi di credito agevolati destinati ai finanziamenti delle piccole imprese, secondo modalità e termini che saranno in futuro individuati.

Conclusioni

La nuova normativa è nata per tutelare  il “consumatore-acquirente” ancora di più di quanto sia tutelato oggi e lungi da me pensare che non sia giusto; io sono il primo con tutti i controlli che effettuo su ogni immobile tutelare chi acquista un immobile essendo un traguardo importante nella vita,proteggendolo dal rischio di vedere la trascrizione del proprio acquisto preceduta da una formalità pregiudizievole;  ma  secondo me ha portato scompenso tra le parti contraenti e ha indebolito il venditore; come ogni novità porterà confusione, e un periodo di transizione per capire il procedimento e mi auguro che tale normativa venga definita bene con i Decreti Attuativi che dovrebbero essere emanati prossimamente.

Vi terrò informati perchè questa nuova normativa sarà oggetto di discussione in questi prossimi mesi.

Condividi questa paginaShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0
Posted on: 09/09/2017, by :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi