PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Con quest’articolo vi aggiorno sulle sospensioni dei termini per quanto riguarda le AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA. infatti , mediante l’art. 3 co. 11-quinquies del DL 183/2020 , viene estesa di un ulteriore anno la durata della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa, prevista dall’art. 24 del DL 23/2020.

Sospensione dei termini

Si ricorda che l’art. 24 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”) aveva sospeso, dal 23.2.2020 al 31.12.2020, i termini previsti dalla:

  • disciplina in materia di agevolazione prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86);
  • disposizione in materia di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della
    L. 448/98).

Ora, con la conversione del decreto “milleproroghe”, la sospensione è stata prorogata di un ulteriore anno e durerà, quindi, dal 23.2.2020 al 31.12.2021.

I termini sospesi ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dall’1.1.2022.

Ambito oggettivo della sospensione

La sospensione riguarda:

  • il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’im­mobile acquistato;
  • il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
  • il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un altro immobile agevolato alienato prima di 5 anni dall’acquisto.

Si segnala che, con riferimento ai confini di applicazione della sospensione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • non risulta sospeso anche il termine di 5 anni entro il quale l’alienazione della prima casa determina la decadenza, in quanto, in tal caso, la sospensione non opererebbe “a favore” del contribuente (circ. 13.4.2020 n. 9, § 8.2.1);
  • non rientra tra i termini sospesi quello di 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (risposta a interpello 12.1.2021 n. 39);
  • la sospensione non riguarda i termini previsti dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abi­tazione principale, ma i divieti imposti dai DPCM emessi per il contenimento dell’emer­genza sanitaria possono aver in concreto configurato eventi di forza maggiore, idonei ad evitare la decadenza dalla detrazione (risposte a interpello 19.10.2020 n. 485 e 5.1.2021 n. 6).

Effetti della sospensione

La sospensione comporta che i termini in questione sono “bloccati”, nel periodo dal 23.2.2020 al 31.12.2021, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, dall’1.1.2022.

La sospensione riguarda:

  • sia i termini che fossero già in corso al 23.2.2020 (ad esempio, con riferimento ad un atto di acquisto realizzato il 23.1.2020, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza aveva cominciato il suo decorso il 23.1.2020, ma risulta bloccato dal 23.2.2020 e ricomincerà a decorrere l’1.1.2022, e spirerà, pertanto, dopo 17 mesi da tale momento);
  • sia i termini che avrebbero cominciato a decorrere nel periodo interessato dalla sospensione, i quali cominceranno a decorrere per la prima volta dall’1.1.2022 (ad esempio, il soggetto che acquisti un immobile il 10.3.2021, essendo ancora titolare della “vecchia” prima casa, avrà tempo fino all’1.1.2023 per rivenderla, atteso che il termine di un anno comincerà a decorrere solo dall’1.1.2022).
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Posted on: 05/04/2021, by :

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